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24/02/2016

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TURISMO E FONDO DI GARANZIA

Clicca per Ingrandire Tema caldo per il settore dei viaggi organizzati in Italia, il Fondo di Garanzia (leggi Scheda in calce) è un problema risolto da tempo in altri Paesi europei, dove sono stati messi a regime modelli sostenibili. Questi modelli sono già stati definiti, da alcuni operatori e diverse società di assicurazioni italiane, “improponibili” per un mercato come il nostro caratterizzato da micro e piccole imprese di viaggi e da tour operator che, nel 70 percento dei casi, viaggiano al di sotto della soglia-fatturato di 20 milioni di euro. Eppure restano un buon esempio per la filiera.

Vale la pena menzionarne almeno due. Partiamo dalla Germania: qui il Fondo di Garanzia unico è alimentato in base a un semplice parametro che annualmente calcola il fatturato raggiunto dalle varie imprese di viaggi, ed esiste un controllo incrociato fra le autorità pubbliche e la Drv, potente associazione di categoria. Altro modello consolidato, definito da molti un “caso esemplare” è quello della Gran Bretagna. In Uk, in realtà, esistono due Fondi di Garanzia, uno per il tour operating che tiene conto di alcune peculiarità di rischio legate all’organizzazione del viaggio e un altro rivolto alle agenzie dettaglianti, dove esistono di fatto problematiche diverse e sicuramente più contenute.

Entrambi vengono alimentati da contributi calcolati in base al reddito d’impresa e sono vigilati per legge dall’Abta, altra potente associazione di categoria dove confluiscono il 90 percento delle imprese turistiche operanti sul territorio britannico. La differenza sostanziale del mercato italiano sta nel volume di tour operating che dalle nostre parti è di oltre 400 aziende prevalentemente medio-piccole, mentre in Germania e Gran Bretagna il numero è molto contenuto e non supera le centinaia di imprese. Lo stesso dicasi per le agenzie al dettaglio, che in entrambi i Paesi non raggiungono i 9mila punti vendita italiani.

Da qui deriva, come ribadiscono da mesi gli assicuratori che operano in Italia, quel “problema di sostenibilità” legato ai sempre maggiori rischi afferenti a fallimenti, instabilità socio-economiche, terrorismo, epidemie e altre variabili indipendenti che incidono profondamente nel mercato dei viaggi.


LA SCHEDA = Il Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. n. 111/1995), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, consente in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore del viaggio, il rimborso al turista del prezzo versato, oltre al suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Permette anche di fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze (epidemie, guerriglie, eventi catastrofici...) o di situazioni imputabili al comportamento dell’organizzatore. E’ alimentato col versamento del 2 percento dei premi per la responsabilità civile pagati dalle agenzie viaggio in Italia.

Presupposto necessario per l’intervento del Fondo - che avviene solo nel caso in cui l’operatore turistico sia in possesso di regolare licenza rilasciata dall’autorità competente - è l’esistenza di un nesso di causalità fra insolvenza o fallimento del venditore e mancato o parziale godimento del pacchetto turistico. Non interviene, dunque, quando il viaggio sia stato organizzato autonomamente dal turista o sia stato venduto da operatori non in possesso di regolare autorizzazione.

Deve trattarsi di un “pacchetto turistico” (art. 34 D.Lgs. 79/2011-Codice del Turismo) che abbia come oggetto vacanze tutto compreso, viaggi itineranti, crociere turistiche, risultanti cioè dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita a un prezzo forfettario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio. Non interviene, inoltre, quando il turista non acquisisce un pacchetto turistico ma il solo volo o la sola sistemazione in albergo, e se la questione riguarda, a esempio, l’inadempimento contrattuale dell’organizzatore o dell’intermediario, tipo sistemazione in albergo diversa da quella concordata, qualità dei servizi erogati scadente...

Per avvalersi del Fondo bisogna, entro un anno dalla data di rientro prevista dal contratto (dopo di che ogni diritto al rimborso si prescrive), inoltrare domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Nel caso di emergenze che si verifichino in occasione di viaggi all’estero, il turista può chiedere l’attivazione del fondo attraverso Ambasciate o Consolati italiani. Il Fondo potrà naturalmente esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto organizzatore inadempiente (moduli.it).

 Europaviva21 (da Agenzia di Viaggi - foto studiocataldi.it)

 

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