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18/02/2011

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UN “VAFFA” AL CAPO? AMMESSO, SOLO SE…

Clicca per Ingrandire Qualcuno dirà che è sempre maleducazione mandare “affanculo” un’altra persona, specie sul posto di lavoro. Se poi la persona è il capo, il comportamento dovrebbe essere ancora più censurabile. Ma se il dipendente è sempre stato ligio al dovere, insomma se è un impiegato modello un “fanculo” a “carattere episodico” è concesso e quindi il lavoratore non può essere licenziato.

Secondo la Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 3042 che il sottoscritto - componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” - riporta, "un comportamento, per quanto grave, se ha carattere episodico e se è riconducibile ad un dipendente che non ha mai dato luogo a censure comportamentali, non può fare arrivare ad un giudizio di particolare gravità" tale da determinare il licenziamento disciplinare.

È questo il principio espresso dai giudici di piazza Cavour nel rigettare il ricorso di una casa di cura di Catanzaro che aveva intimato il recesso dal rapporto di lavoro a una dipendente alla quale sarebbero stati addebitati comportamenti disciplinarmente rilevanti fra i quali l’aver usato espressioni offensive nei confronti di un superiore. La donna aveva vinto entrambi i giudizi di merito e si era vista reintegrare nel posto di lavoro, ma la propria azienda aveva proposto comunque ricorso per Cassazione.

Gli ermellini hanno quindi respinto ritenendo che la sentenza impugnata "è particolarmente diffusa per escludere che quei fatti, in via generale punibili con sanzione conservativa, ricoprissero quel carattere di particolare gravità che giustificherebbe il licenziamento", e hanno peraltro precisato che un lavoratore modello, "per quanto possa avere sul posto di lavoro un comportamento grave", se è di "carattere episodico" non merita il licenziamento.

Un altro licenziamento illegittimo è stato sentenziato, sempre dalla Cassazione, sulla scia dell’orientamento prevalente per non dire univoco, in quanto comminato a distanza di due mesi dal fatto disciplinarmente rilevante. Con sentenza n. 3043/2011 della sezione lavoro è stato rigettato il ricorso di una cooperativa che aveva licenziato un socio lavoratore (dipendente) con un telegramma contestandogli un fatto avvenuto ad agosto. Il socio lavoratore era stato reintegrato dal Tribunale di Genova che aveva stabilito l’illegittimità del licenziamento.

Gli ermellini, ritenuta applicabile la disciplina della tutela reale anche al socio lavoratore della cooperativa hanno applicato il principio secondo cui una contestazione a due mesi di distanza “dal fatto è ingiustificata e dev’essere considerata tardiva”, anche in considerazione che “la giurisprudenza di legittimità individua la ‘ratio’ del principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare (desumibile dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori) nell'obbligo di osservare le regole della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, e ritiene che non sia consentito all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto; nel licenziamento l'immediatezza della contestazione si configura dunque quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro”.

Giovanni D’Agata

 Comunicato

 

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