Testa

 Oggi è :  21/11/2024

Benvenuto  nel Giornale

CERCA GLI ARTICOLI :

  

Testo scorrevole
Sx

  L'ARTICOLO

26/01/2011

Dimensione carattere normale  Ingrandisci dimensione carattere  Ingrandisci dimensione carattere

Segnala

PRONTO? “SEI UNA STRAF… TI VOGLIO TR…”

Clicca per Ingrandire Se il termine stalking è ormai entrato nel linguaggio e nella cronaca comuni per identificare fatti eclatanti di gravi e continuativi atti di persecuzione, la Cassazione penale con sentenza n. 1838/11 ci ricorda che eventi di minore clamore sociale, quali le molestie telefoniche anche per brevi lassi temporali, possono integrare la contravvenzione di cui all’articolo 660 del codice penale che punisce il colpevole con l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a euro 516.

Così rischia la condanna colui che ripetutamente chiami una ragazza sul cellulare rivolgendole frasi a sfondo erotico. E ciò anche se le telefonate siano in sostanza poche e concentrate nel tempo, purché si dimostri il dolo generico dell’agente inteso come volontà e consapevolezza di arrecare disturbo alla parte offesa. Secondo la prima sezione penale della Suprema Corte che si rifà ad altro recente precedente (Cass. Pen. Sez. 1° n. 29933/10), integrano la contravvenzione di molestia alle persone anche poche telefonate disturbatrici, specie se di contenuto odioso, non esimendo la sussistenza del reato l’eventuale concorrenza di altri disturbatori, rimasti ignoti o comunque estranei al processo.

Nel caso di specie l’imputato, peraltro, non è riuscito a dimostrare, da una parte, di aver davvero dimenticato il cellulare al bar, come sottolineato dagli ermellini che hanno confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Salerno, e dall’altra la mancanza dell’elemento soggettivo atteso che il reato di cui all’art. 660 del codice penale: “è sorretto dall’elemento psicologico del dolo generico - coscienza e volontà di arrecare disturbo o molestie, nella fattispecie palesemente ricorrenti - essendo la petulanza e il biasimevole motivo elementi che confluiscono in quelli oggettivi della fattispecie, ed essendo irrilevanti gli eventuali motivi personali”.

Giovanni D’Agata*


* Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” (IdV) e fondatore dello “Sportello dei Diritti”


 Comunicato

 

Dimensione carattere normale  Ingrandisci dimensione carattere  Ingrandisci dimensione carattere

Segnala

 

 
 

  Commenti dei Lettori:

 
Dx
 

ACCESSO AREA UTENTI

 

 Username

Password

 

Area Privata

Logout >>

 

     IL SONDAGGIO

 
 

VIDEO DELLA SETTIMANA

ESTATE E SANITA

 

STATISTICHE .....

Utenti on line: 665

 
 
Inferiore

powered by Elia Tavaglione

Copyright © 2008 new PUNTO DI STELLA Registrazione Tribunale n. 137 del 27/11/2008.

Tutti i diritti riservati.