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11/11/2010

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AUTOVELOX: CROCE E DELIZIA

Clicca per Ingrandire Non sempre le Prefetture si dimostrano attente alle doglianze dei cittadini che abbiano fatto ricorso a un verbale per via amministrativa secondo l’articolo 204 del Codice della Strada. Anzi, dobbiamo purtroppo constatare che spesso si limitano a confermare pedissequamente le sanzioni ivi contenute dando in prima istanza ragione agli enti accertatori, ma che poi spesso vengono annullate dai Giudici di Pace perché palesemente illegittimi.

Ecco perché pare opportuno segnalare un recente decreto di archiviazione della Prefettura di Brindisi a seguito di un ricorso predisposto dai consulenti dello “Sportello dei Diritti” avverso un verbale elevato a seguito di un’infrazione per superamento del limite di velocità rilevato con apparecchiatura elettronica, in particolare quando non vi sia stata la contestazione immediata della violazione.

Nel caso di specie, la Prefettura ha motivato l’archiviazione ritenendo che “la velocità del veicolo del ricorrente, pur avendo superato il limite consentito di 15 km/h, non può essere considerata talmente elevata da non consentire che il veicolo stesso potesse essere raggiunto per la contestazione immediata dell’infrazione”. Gli uffici amministrativi riportandosi alla copiosa giurisprudenza in materia di obbligo di contestazione immediata concludono che, quando la stessa sia oggettivamente e concretamente possibile, l’accertamento dell’infrazione debba considerarsi illegittimo.

Infatti, riportandosi al caso in questione, “in considerazione del lieve eccesso di velocità suddetto, ben può ritenersi che la contestazione immediata potesse essere effettuata, né le motivazioni addotte nel verbale appaiono confacenti al caso in esame, anche in considerazione della mancata specificazione di oggettive difficoltà (maltempo, velocità eccessiva in senso oggettivo) ritenute dalla giurisprudenza impeditive della contestazione”.

Giovanni D’Agata

 Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore”

 

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