Testa

 Oggi è :  17/07/2024

Benvenuto  nel Giornale

CERCA GLI ARTICOLI :

  

Testo scorrevole
Sx

  L'ARTICOLO

08/10/2010

Dimensione carattere normale  Ingrandisci dimensione carattere  Ingrandisci dimensione carattere

Segnala

CASALINGA DISPERATA

Clicca per Ingrandire Se gli italiani ritengono storicamente quello della casalinga un vero e proprio lavoro che contribuisce al buon andamento della vita familiare e quindi allo sviluppo dei singoli componenti, la singolare sentenza della Cassazione n. 20508 del 30 settembre 2010 ne sminuisce in un sol colpo il diritto a ritenersi proprietaria della metà dell’immobile costruito sul terreno del marito nel corso del matrimonio, pur essendo in comunione dei beni. Almeno è questo il principio sancito dalla Suprema Corte a seguito del rigetto di un ricorso da parte di una moglie che chiedeva il diritto alla metà dell’immobile fabbricato sul terreno del marito pur avendo contribuito al menage familiare ma non avendo dimostrato di avervi contribuito economicamente in via diretta.

Pur avendo sostenuto di essere in comunione dei beni e avendo contribuito alla vita familiare col suo lavoro in casa arrivando a definirlo quale “lavoro manageriale diretto alla cura dei figli”, le due corti di merito, il Tribunale di Terni e poi la Corte d’Appello di Perugia, avevano rigettato le sue richieste anche perché non aveva dimostrato una partecipazione economica alla fabbricazione dell’immobile la cui realizzazione era quindi da ritenersi regolata dai principi generali in materia di accessione.

Anche la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato le istanze della moglie motivando in questo modo la propria decisione: “La costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. L'altro coniuge, che pretenda di ripetere le somme spese, è onerato della prova d'aver conferito il proprio apporto economico per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni; di contro il coniuge proprietario non è tenuto a dimostrare d'aver impiegato denaro personale né personalissimo”.

Giovanni D’Agata


 Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore”

 

Dimensione carattere normale  Ingrandisci dimensione carattere  Ingrandisci dimensione carattere

Segnala

 

 
 

  Commenti dei Lettori:

 
Dx
 

ACCESSO AREA UTENTI

 

 Username

Password

 

Area Privata

Logout >>

 

     IL SONDAGGIO

 
 

VIDEO DELLA SETTIMANA

ESTATE E SANITA

 

STATISTICHE .....

Utenti on line: 3596

 
 
Inferiore

powered by Elia Tavaglione

Copyright © 2008 new PUNTO DI STELLA Registrazione Tribunale n. 137 del 27/11/2008.

Tutti i diritti riservati.