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19/05/2010

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NEL PORTO DI PESCHICI ARRIVA LA DRAGA

Clicca per Ingrandire Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Vieste
VISTA: la nota prot. n. 0003560 datata 13.05.2010 con la quale il Comune di Peschici (FG) richiede di voler emanare apposita Ordinanza ai fini della sicurezza della navigazione per la materiale esecuzione degli urgenti lavori di dragaggio del bacino portuale;
VISTA: la determinazione prot. n .1429/6.15 del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia con la quale si autorizza il Comune di Peschici (FG) ad effettuare i lavori di dragaggio dei fondali, ai sensi del D.lvo 03.04.2006, n. 152 e l’utilizzo dei sedimenti rivenienti dal dragaggio dei fondali citati, per il ripascimento del litorale della spiaggetta Jalillo facente parte della baia di Peschici;
VISTA: la dichiarazione di esecuzione della ricognizione subacquea precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici sul fondale marino all’interno del porto di Peschici resa dalla società APE Srl Uninominale con sede ad Ancona in via Berti n. 12;
VISTA: la Relazione Tecnica della Soc. CARMAR SUB S.n.c., materiale esecutrice dei lavori di dragaggio ed Armatrice della M/N ARTIGLIO iscritta al n.AN4067;
VISTA: l’Ordinanza n. 09/2010 in data 29.04.2010 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, recante le disposizioni per l’accosto delle unità trasporto passeggeri in ambito portuale;
VISTA: la L.R. 14.06.2007, art. 8, con la quale la Regione Puglia ha delegato alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale di cui al D. L.vo 152/2006, art. 109 (immersione in mare di materiali derivanti dall’attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) nonché quelle di cui alla Legge 31/07/2002, n. 179, art. 21 (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera);
CONSIDERATA LA NECESSITA’: di consentire alla M/N “ARTIGLIO”, iscritta al n.AN4067, il regolare svolgimento dei lavori di dragaggio in condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità;
RITENUTO NECESSARIO: adottare gli opportuni provvedimenti di competenza per la sicurezza della navigazione in mare al fine di scongiurare la possibilità del verificarsi di incidenti a danno di persone e/o cose;
VISTI: gli articoli 17, 28, 30, e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

dalla data odierna e fino al termine degli stessi, la società CARMAR SUB di Marchetti Dionisio & C. S.n.c. con sede ad Ancona in via Einaudi n.14 (aggiudicataria dei lavori di dragaggio per conto del Comune di Peschici) effettuerà l’esecuzione dei lavori di dragaggio del bacino portuale di Peschici a mezzo di moto pontone denominato “ARTIGLIO” iscritto al n. AN4067. I sedimenti dragati, come disposto con apposita determina autorizzativa della provincia di Foggia in premessa richiamata, verranno utilizzati per il ripascimento del litorale in corrispondenza della spiaggia “Jalillo” nel Comune di Peschici (FG) secondo le modalità indicate nella determina citata.

ORDINA

Articolo 1: Interdizione dei luoghi
Nel periodo sopraindicato durante le operazioni di dragaggio, nello specchio acqueo interessato ai lavori è fatto assoluto divieto di transitare, sostare e svolgere ogni altra attività marittima e/o legata al pubblico uso del mare. E’ fatto comunque obbligo di non avvicinarsi ad una distanza inferiore a 30 (trenta) metri dagli specchi acquei interessati dall’intervento di dragaggio e dai tratti di arenile interessati dagli interventi di ripascimento. Il transito delle unità nel Porto di Peschici dovrà avvenire a lento moto (velocità minima di manovra), prestando la massima attenzione ad eventuali segnali che possano essere fatti, sia da terra che da bordo dei mezzi impegnati nelle operazioni.

Art. 2 - Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
- i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori;
- i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Articolo 3: Disposizioni
La Società CARMAR SUB di Marchetti Dionisio & C. S.n.c. con sede ad Ancona in via Einaudi n.14 ed il Comando di bordo dell’unità, durante l’esecuzione dei lavori, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
- assicurare che siano poste in essere tutte le misure possibili affinché non si determini pregiudizio per la pubblica incolumità;
- eseguire tutte le attività con buone condizioni di visibilità ed assicurate condizioni meteo marine;
- assicurare che le unità e i mezzi nautici d’appoggio impiegati siano in regola con le pertinenti norme in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- durante e dopo l’attività dovrà essere evitata ogni forma di danno al pubblico demanio marittimo ed alle opere portuali;
- sospendere le operazioni in caso di ingresso/uscita di unità dall’imboccatura portuale.

In particolare il Comando di bordo, dovrà:
- Verificare che l’unità utilizzata per l’esecuzione dei lavori mostri il prescritto segnale del Codice Internazionale dei segnali ovvero i segnali prescritti dalla legge 27.12.1977 n.1085 “Colreg 1972”;
- Verificare che la stessa unità assicuri continuo ascolto radio sul canale VHF 13 e 16;
- Segnalare l’eventuale cavo di ritenzione usato per l’esecuzione dei lavori di dragaggio;
- Effettuare le operazioni di dragaggio unicamente nei limiti degli spazi oggetto dell’attività di ricognizione precauzionale da ordigni residuati bellici.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà, oltre a ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza dell’ambiente di lavoro e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, attuare la massima cautela al fine di evitare qualsiasi inquinamento e/o intorbidamento delle acque marine, con divieto assoluto di riversamento in mare di qualsiasi tipo di materiale ad esclusione di quelli previsti per l’esecuzione dei lavori. Dovrà inoltre recingere e delimitare idoneamente i tratti di arenile di volta in volta interessati dalle operazioni di ripascimento al fine di interdire l’accesso a persone estranee ai lavori ed espletare scrupolosa vigilanza ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.

Articolo 4: Manleva dell’Amministrazione
L’Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi azione, molestia o danno che dovessero essere arrecati a persone o cose in dipendenza dell’occupazione demaniale di cui trattasi e della realizzazione e posa in opera delle strutture funzionali ai lavori, in virtù del presente provvedimento, nonché delle attività a questa connesse;

Articolo 5: Disposizioni finali e sanzionatorie
La presente ordinanza non esime dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento di competenza di organi o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere. I contravventori a quanto dettato nei precedenti articoli, oltre ad essere civilmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ai sensi dell’articolo 1165 del Codice della Navigazione “Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate”, 1166 del Codice della Navigazione “Getto di materiali e interrimento dei fondali”, 1174 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme di polizia” e 1231 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme in materia di sicurezza della navigazione” ovvero il deferimento all’Autorità Giudiziaria a norma dell’articolo 650 del Codice Penale “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità preposta”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Il Comandante T.V. (Cp) Vincenzo Sacco

 Comunicato

 

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