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25/07/2009

PESCHICI, QUEL BILANCIO DI PREVISIONE VA ANNULLATO

 Lo chiede al TAR il consigliere di minoranza Giuseppe Falcone, capogruppo di "Uniti per Peschici", ricorrendo contro il Comune di Peschici per la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.09 e di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali. Di seguito il testo del ricorso


ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA-BARI
RICORSO PER l’Avv. Giuseppe FALCONE, nato a Peschici l’11.09.73, ivi residente alla via Papa Pio XII, 65/B, c.f. FLCGPP73P11G487N, con il proprio ministero ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell’Avv. Natale CLEMENTE in Bari alla via Dante Alighieri, 193,

CONTRO

il Comune di Peschici, in persona del Sindaco p.t., con sede in Peschici (FG) alla piazza Pertini, 1,
per l’annnullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Peschici n. 16 del 27.05.09 e di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali.

FATTO

Il ricorrente è Consigliere comunale di opposizione presso il Comune di Peschici.

In data 27.05.09 il Consiglio Comunale del Comune di Peschici ha approvato (con i soli voti della maggioranza e con il voto contrario del ricorrente) il bilancio di previsione 2009.

La comunicazione di avvenuto deposito presso l’Ufficio di Segreteria dello schema del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica 2009/2011 e dello schema di bilancio pluriennale solamente in data 15.05.09 (alle ore 13.20) è stata notificata all’istante.

Ai Consiglieri Comunali, pertanto, non è stato concesso congruo termine (che, comunque, non può essere inferiore a venti giorni) per l’esame degli atti de quibus, in spregio del disposto dell’art. 174 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il mancato deposito degli atti di cui sopra entro il congruo termine previsto dalla Legge non ha consentito al ricorrente, né agli altri membri del consesso consiliare, di presentare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall’organo esecutivo: gli emendamenti, a norma dell’art. 30 del Regolamento comunale di contabilità, devono essere presentati dieci giorni prima della data prevista per l’approvazione del bilancio.

Presso l’Ufficio di Segreteria non è stata depositata la proposta di deliberazione, con relativi pareri, ivi compreso quello del revisore dei conti, entro il congruo termine suindicato, essendo stati depositati, fino alla data del 25.05.09, solamente le deliberazioni di G.C. n. 145/2009 (servizio a domanda individuale- disciplina generale delle tariffe-anno 2009), n. 146/2009 (approvazione tariffe TARSU anno 2009), n. 147/2009 (applicazione addizionale comunale IRPEF per l’anno 2009), n. 148/2009 (destinazione proventi sanzioni Codice della Strada – anno 2009), n. 149/2009 (approvazione degli schemi di bilancio di previsione 2009, del bilancio pluriennale 2009/2011 e della relazione previsionale e programmatica 2009/2011), nonché il bilancio pluriennale degli anni 2009-2010-2011, il bilancio di previsione 2009, la relazione previsionale e programmatica 2009/2010/2011.

Lo stesso parere del responsabile del servizio finanziario sulla proposta di deliberazione, d’altronde, reca la data del 22.05.09 (ovvero cinque giorni prima della seduta consiliare).

Solamente in data 27.05.09 è stata rilasciata al ricorrente copia della proposta di deliberazione consiliare (assente dagli atti depositati presso l’Ufficio di segreteria fino alla data del 25.05.09).

Al ricorrente, pertanto, è stata preclusa la possibilità di proporre emendamenti al bilancio, che costituisce specifico contenuto dello ius ad officium dei Consiglieri comunali.

DIRITTO

1) Violazione dell’art. 30, comma 3, del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Peschici. Violazione dei principi di buon andamento e di efficacia dell’azione amministrativa.

Solamente in data 15.05.09 (alle ore 13.20) è stata notificata dal Comune di Peschici all’istante la comunicazione di avvenuto deposito presso l’Ufficio di Segreteria dello schema del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica 2009/2011 e dello schema di bilancio pluriennale (la deliberazione di G.C. n. 149 non è stata approvata in data 13.03.09, contrariamente a quanto sostenuto dal sindaco nella comunicazione del 15.05.09).

Ai Consiglieri Comunali non è stato concesso congruo termine (che, comunque, non può essere inferiore a venti giorni) per l’esame degli atti de quibus, in spregio del disposto dell’art. 174 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il mancato deposito degli atti di cui sopra entro il congruo termine previsto dalla Legge non ha consentito al ricorrente, né ad altri membri del consesso consiliare, di presentare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall’organo esecutivo: gli emendamenti, a norma dell’art. 30, comma 3, del Regolamento comunale di contabilità, devono essere presentati almeno dieci giorni prima della data prevista per l’approvazione del bilancio.

Detti emendamenti, naturalmente, non potevano essere presentati negli orari e nei giorni di chiusura degli uffici comunali (il 15 maggio 2009, infatti, era venerdì ed il venerdì pomeriggio gli uffici comunali sono chiusi, così come il 16 maggio ed il 17 maggio 2009, ovvero sabato e domenica).

Il primo giorno utile per la presentazione degli emendamenti era rappresentato dal 18.05.09 (ovvero nove giorni prima dalla data del consesso consiliare), quando, però, non era ancora depositata la proposta di deliberazione, con gli allegati pareri!

Ai Consiglieri, comunque, in ogni caso, non è stato concesso congruo termine per la formulazione di eventuali emendamenti (che devono anche contenere il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, ex art. 30, comma 5, del Regolamento di contabilità) anche perché, prima di formularli, è imprescindibile la visione degli atti (si ricordi che alla data del 25.05.09 non era ancora depositata la proposta di deliberazione).

Lo stesso parere del responsabile del servizio finanziario, d’altronde, reca la data del 22.05.09 (ovvero cinque giorni prima della seduta consiliare).

Le violazioni di cui sopra sono state ben evidenziate nella dichiarazione di voto allegata al verbale della seduta consiliare e costituente parte integrante della deliberazione di C.C. impugnata.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Peschici. Eccesso di potere. Violazione dei principi di buon andamento e di efficacia dell’azione amministrativa.

L’art. 43, comma 1, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Peschici dispone che tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione, nel giorno dell’adunanza e nei due giorni precedenti.

Alla data del 25.05.09 (ovvero nei due giorni precedenti la seduta consiliare) presso l’Ufficio di Segreteria non era stata ancora depositata la proposta di deliberazione corredata del parere del responsabile del servizio finanziario, giusta certificazione del Responsabile dell’Ufficio di Segreteria del Comune di Peschici, Sig.ra Anna DE NITTIS.

Solamente in data 27.05.09 è stata rilasciata al ricorrente copia della proposta di deliberazione consiliare (assente dagli atti depositati presso l’Ufficio di segreteria fino alla data del 25.05.09), con allegato il parere del responsabile del settore economico-finanziario.

Il 2° comma del succitato art. 43 statuisce che nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri.

Il C.C. del Comune di Peschici, pur non essendo stata depositata la proposta nei termini di cui al comma 1 dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, ha sottoposto a deliberazione definitiva ed approvato la proposta de qua.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 171 e 172 del T.U.E.L.

Alla deliberazione impugnata non sono allegati né la relazione previsionale e programmatica, che costituisce allegato al bilancio annuale di previsione, ex art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, né il bilancio pluriennale, anch’esso costituente allegato al bilancio annuale di previsione, ex art. 171 del T.U.E.L., né gli altri allegati al bilancio di previsione di cui all’art. 172 del succitato Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000: il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione; le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; la deliberazione con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; il programma triennale dei lavori pubblici; le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Al deliberato consiliare di cui sopra sono allegati solamente il parere del responsabile del servizio finanziario, il parere del revisore dei conti, dei quadri riassuntivi e la dichiarazione di voto contraria del Consigliere Avv. Giuseppe FALCONE.

Gli allegati (da unire obbligatoriamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, per formare parte integrante e sostanziale dell’atto) previsti dagli artt. 170, 171 e 172 del T.U.E.L. non fanno parte del deliberato consiliare impugnato.

La deliberazione di C.C. n. 16/2009 dà solamente atto dell’avvenuta approvazione della deliberazione di G.C. n. 149 del 13.05.09 (che ha approvato gli schemi del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale) e “rileva” che sono allegati al bilancio i seguenti documenti: la deliberazione di G.C. n. 149/2009 di approvazione degli schemi del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale; la deliberazione di G.C. n. 147 del 13.05.09 (applicazione addizionale comunale IRPEF per l’anno 2009; la deliberazione di G.C. n. 146 del 13.05.09 (approvazione tariffe TARSU per l’anno 2008; la deliberazione di G.C. n. 148 del 13.05.09 (destinazione proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada); la deliberazione di G.C. n. 145 del 13.05.09 (servizio a domanda individuale-disciplina generale delle tariffe anno 2009); la deliberazione di G.C. n. 71 del 04.03.09 (programma triennale OO.PP.); la deliberazione di C.C. n. 14 del 27.05.09 di approvazione delle aliquote ICI dell’anno 2009; la deliberazione di C.C. n. 15 del 27.05.09 (verifica quantità di aree e fabbricati da destinare alle residenze, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie).

Non si rinviene, invece, il minimo riferimento né al rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, né alle risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, né alla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
Gli allegati de quibus non fanno parte neppure della deliberazione di G.C. n. 149/2009 di approvazione del bilancio di previsione presentata al Consiglio Comunale.

4) Difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine al parere non favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario .
La deliberazione impugnata, così come la deliberazione di G.C. n. 149/2009, non contiene alcuna motivazione in merito ai rilievi mossi al contenuto del bilancio di previsione dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario.
Detta delibera non è corredata da parere favorevole (di regolarità tecnica e contabile) del responsabile del settore economico-finanziario, il quale nel parere ha espresso incertezza circa gli equilibri sostanziali di bilancio, per le motivazioni in esso rese, dando atto solamente della correttezza formale degli schemi di bilancio sotto l’aspetto contabile.
Il parere o è positivo o è negativo. Non può essere dubbio o condizionato. Non può esprimere “formalmente” la correttezza del bilancio, ma “sostanzialmente” dare atto di “incertezza” sugli equilibri di bilancio. Il parere espresso dalla Dott.ssa Filippa NAPOLEONE o è da considerare sfavorevole oppure nullo ad ogni effetto di legge, non certamente positivo.

Secondo la dott.ssa Filippa NAPOLEONE, non esistono elementi certi…per poter ritenere le entrate tributarie completamente veritiere e compatibili con le previsioni di spese; ciò potrebbe comportare il mancato raggiungimento di equilibri di bilancio sia nel breve che nel lungo periodo.

Gli investimenti programmati, per detto dirigente, possono determinare negli anni a cui si riferiscono l’incapacità economica di farvi fronte con le entrate correnti.

Neppure per il personale, si legge in detto parere, è prevista alcuna riduzione di spesa.
Il Consiglio (così come in precedenza la Giunta), nonostante le “incertezze” lamentate dal dirigente del settore economico-finanziario, non ha motivato alcunché.

5) Legittimazione attiva del Consigliere comunale ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio.

Sussiste la legittimazione attiva del Consigliere comunale ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio, essendo stato leso uno specifico diritto del Consigliere, costituendo la possibilità di proporre emendamenti al bilancio contenuto dello ius ad officium dei Consiglieri comunali (cfr., ex plurimis, T.A.R. Liguria Genova, Sez. II, 17.10.08, n. 1813; T.A.R. Campania, sez. IV, Napoli, 9 ottobre 1990, n. 311, secondo cui "i componenti di organi collegiali sono legittimati ad impugnare i provvedimenti, adottati dall’organo stesso, unicamente per il caso che siano lesivi di potestà di cui i singoli sono titolari ovvero che incidano sulle loro posizioni giuridiche, non già quando intendano dedurre l’illegittimità della deliberazione adottata, che non leda la loro sfera giuridica); T.A.R. Lazio, sez. II, 17 settembre 1990, n. 1650; T.A.R. Abruzzi, sez. L’Aquila, 14 marzo 1988, n. 166; Cons. di Stato, sez. VI, 29 luglio 1983, n. 622), ed essendo stata dedotta nel presente ricorso una lesione del munus di Consigliere comunale (elemento che delimita la legittimazione del componente dell’organo ad impugnare le relative deliberazioni), pur essendo stati dedotti, ad abundantiam, anche motivi attinenti al contenuto intrinseco dell’atto.

L’Avv. Giuseppe FALCONE non ha avuto a disposizione il tempo necessario per formulare eventuali emendamenti alla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio, non essendo stati depositati in congruo termine gli atti e non essendo stato concesso altrettanto congruo termine per depositare detti emendamenti.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Si chiede la sospensione dell’atto impugnato sia perché sussiste il fumus boni iuris sia perché può derivare all’istante un danno grave e irreparabile dall’esecuzione del provvedimento.

SI CONCLUDE

perché il T.A.R. adito, respinte le contrarie istanze ed eccezioni, Voglia così decidere:
1) in via preliminare ed incidentale ordinare la sospensione dell’atto impugnato;
2) nel merito dichiarare l’illegittimità del prefato provvedimento e di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali;
3) condannare l’Ente resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.
*******


Ai fini fiscali si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 500,00.
*******
Si depositano in Segreteria:
1) copia deliberazione del C.C. del Comune di Peschici n. 16 del 27.05.09, con allegata dichiarazione di voto del ricorrente;
2) copia comunicazione prot. n. 3647 a firma del sindaco di Peschici;
3) copia proposta di deliberazione del C.C.;
4) estratto regolamento di contabilità del Comune di Peschici;
5) estratto regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Peschici;
6) attestazione del 22.05.09 del Responsabile del V Settore;
7) attestazione del 25.05.09 del Responsabile del V Settore;
8) deliberazione di G.C. n. 149/2009.
Salvis juribus.
Peschici/Bari, il 22 luglio 2009
Avv. Giuseppe FALCONE


RELATA DI NOTIFICA
Ad istanza dell’Avv. Giuseppe FALCONE del Foro di Lucera, certifico io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’U.U.N.E. presso il Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di Rodi Garganico, di aver notificato l’antescritto ricorso così come segue:
- al Comune di Peschici, in persona del Sindaco p.t., sedente in Peschici alla piazza S. Pertini, 1, mediante consegna di copia conforme all’originale, al domicilio indicato, a mani

 
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