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30/08/2008

STATUTO

 STATUTO “Associazione Culturale PUNTO DI STELLA”


Art. 1 - DENOMINAZIONE

E’ costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, indipendente, apartitica, aconfessionale, sotto la denominazione: “Associazione Culturale PUNTO DI STELLA”, regolata a norma del presente Statuto.


Art. 2 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’ “Associazione Culturale PUNTO DI STELLA” non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, di promuovere ed esperire attività culturali quali, a mero titolo esemplificativo:
- convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, proiezioni di film e documentari;
- attività editoriali quali, a mero titolo esemplificativo, pubblicazione di un periodico, gestione del portale www.puntodistella.it già in essere ed eventuali futuri portali, pubblicazione di atti di convegni e seminari, nonché di studi e ricerche inerenti l’oggetto sociale e riguardanti in particolare la storia di Peschici, del Gargano e della Puglia intera;
- promozione, incoraggiamento e supporto di festeggiamenti civili e religiosi, fiere, sagre, spettacoli pubblici, gite ed escursioni a valenza culturale; organizzazione e coordinamento di commemorazioni celebrative di personaggi che hanno dato lustro a Peschici e al suo territorio.

Art. 3 – SEDE SOCIALE

La “ASSOCIAZIONE CULTURALE PUNTO DI STELLA” ha sede in Peschici (Fg) in Piazza del Popolo, 18.

Art. 4 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio è costituito da:
• beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
• eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze dei bilanci.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati;
• eventuali contributi di enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche;
• eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
• eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
• ogni eventuale altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.

Art. 5 - SOCI

L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari.
Socio Ordinario si diviene a seguito dell’accettazione della richiesta di adesione e in seguito al versamento di una quota minima di adesione pari a € 60,00 (sessanta/00);
Socio Sostenitore si diviene a seguito dell’accettazione della richiesta di adesione e in seguito al versamento di una quota di adesione pari a € 150,00 (centocinquanta/00). Può essere Socio Sostenitore anche chi eroghi contribuzioni volontarie straordinarie;
Socio Onorario si diviene a seguito di nomina del Comitato Direttivo su proposta del Presidente o di almeno 1/3 dei componenti il Comitato direttivo o dell’Assemblea dei Soci, in virtù di particolari servizi resi nell’interesse dell’Associazione o particolari benemerenze ed encomi.
L’aspirante associato deve presentare apposita domanda di adesione rivolta al Comitato Direttivo contenente le generalità dell’associando o la ragione sociale e la denominazione nel caso di domanda presentata da persone giuridiche. L’associando deve comunque esplicitare il proprio impegno al rispetto delle norme del presente statuto.
Il Comitato Direttivo delibera sulle domande di adesione e comunica le proprie determinazioni al richiedente con atto scritto nel termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda. Contro le determinazioni del Comitato Direttivo è ammesso appello al Presidente dell’Associazione entro il termine di 30 giorni dal provvedimento del Comitato Direttivo.
Il Socio è tenuto a corrispondere i contributi annualmente determinati dal Comitato Direttivo.
La qualifica di Socio si perde: per morte, dimissioni o delibera di esclusione da parte del Comitato Direttivo in seguito a comportamenti ritenuti in contrasto coi fini e i principi dell'Associazione. L’esclusione può essere deliberata dal Comitato Direttivo con atto motivato:
- per la mora superiore a sei mesi nel pagamento della quota sociale annuale;
- per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione;
- qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Contro la delibera di espulsione è ammesso appello, entro 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento, al Presidente dell’Associazione.

Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:
• il Presidente
• il Vicepresidente
• il Segretario
• il Tesoriere
• il Comitato Direttivo
• l'Assemblea dei Soci.

Art. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Gli associati possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se componenti di altri organi sociali, mediante delega da conferire con atto scritto. Nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto a un voto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dal vice presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, controlla la regolarità delle deleghe e ne garantisce l’ordinato svolgimento. Le determinazioni del Presidente dell’Assemblea sono insindacabili. Dell’Assemblea è redatto processo verbale che verrà inserito nel Libro delle Assemblee. L’Assemblea stabilisce i criteri di massima ai quali si deve uniformare l'azione dell’Associazione. Essa delibera a maggioranza di voti con la presenza di almeno metà degli Associati, personalmente o tramite delegato. In particolare le spetta deliberare in merito:
• all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
• alla nomina del Comitato Direttivo;
• alla nomina del Tesoriere;
• all'approvazione e modificazione di statuto e regolamenti;
• a ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intenda sottoporre.
L’Assemblea può modificare le norme del presente Statuto su proposta di almeno IL 50% + 1 degli Associati e con delibera di almeno ¾ degli Associati. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, da tre membri del Comitato Direttivo o da almeno dieci soci che ne facciano richiesta. Hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento della quota associativa per l'anno in corso. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il programma dell’Associazione; ogni tre anni per l'elezione del Comitato Direttivo. E’ valida in prima convocazione se sono presenti almeno il 51% dei soci; in seconda convocazione se ne sono presenti almeno 10. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto con ricevuta di ritorno inviato a ciascun Associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 8 – COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un numero che va da tre a sette membri. Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, questo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso elegge al suo interno il Presidente e un Vicepresidente. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. In particolare:
- provvede alla stesura dei bilanci preventivo e consuntivo per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, da sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. E’ convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata A.R.. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 9– PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente, e in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi e in giudizio, dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo ed è provvisto di tutti i poteri necessari per lo svolgimento dei compiti attribuitegli dal presente statuto.

Art. 10 - TESORIERE

Il Tesoriere, nominato dall'Assemblea se in possesso di idonea capacità professionale, ha la funzione di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e statutarie, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

Art. 11 - LIBRI SOCIALI

I libri obbligatori, da tenersi a cura del Comitato Direttivo, sono:
- Libro degli Associati, in cui verranno inserite le generalità degli associati e la loro qualifica, nonchè la data di iscrizione nell’Associazione;
- Libro dei Verbali delle Assemblee;
- Libro dei Verbali del Comitato Direttivo.
Tutti il Libri per avere efficacia nei confronti degli Associati e dei terzi dovranno essere vidimati dal Presidente e da 2 Soci Ordinari in ogni pagina.

Art. 12 – ATTIVITA’ ECONOMICHE DELL’ASSOCIAZIONE

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale data il Comitato Direttivo sottoporrà al tesoriere il bilancio preventivo relativo all'anno successivo ed entro il 31 gennaio, dell’anno solare successivo, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, anche tramite l’accantonamento in appositi fondi di riserva. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 – CESSAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
• quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
• per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.;
• a seguito di delibera dell’Assemblea secondo le norme del presente statuto.
L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso non è previsto alcun rimborso ai soci.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia. I soci firmatari del presente Statuto sono Soci Fondatori dell'Associazione.

Letto e sottoscritto in Peschici il 27.08.2008.


Piero Giannini
Leonardo Lagrande
Antonella Carano
Maria Rosaria Tavaglione
Domenico Michele Martino


 
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