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22/06/2010

NUMERI ANTINCENDIO

 L’Assessorato Forestazione e Ambiente del Comune di Peschici chiede l’aiuto di tutti nella prevenzione degli incendi. “La vita degli alberi è la vita degli uomini. proteggiamole!” sollecita il manifesto (vedi in PERIODICI DI CITTA’ GARGANO; ndr) affisso in queste ore nelle strade del paese. Come comportarsi? Semplice: per eventuali - e non auspicabili - emergenze basta una telefonata. I numeri abilitati a ricevere questo tipo di segnalazioni sono:

Corpo Forestale dello Stato = 1515
Stazione Corpo Forestale di Peschici = 0884-96.45.37
Vigili del Fuoco: 800.530.552
Polizia Municipale = 0884-96.44.66
Carabinieri = 0884-96.49.10.

L’assessore Michelino Vecera fa appello quindi al senso di responsabilità di ciascuno di noi e si attende pochi, pochissime, quasi nulle, telefonate.

Intanto diamo notizia che è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 13 marzo 2010, n. 215 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2010, ai sensi della legge 353/2000 e della legge regionale 18/2000”, che prevede:

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2009 è dichiarato lo STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia;

a integrazione delle norme vigenti in materia, durante tale periodo è tassativamente vietato:
accendere fuochi d’ogni genere;
usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
usare motori o fornelli che producano faville o brace;
fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;
esercire attività pirotecnica;
inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotate di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l’erba secca;
transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali;
abbandonare rifiuti nei boschi;

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La bruciatura delle stoppie, dall’accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo. I soggetti che intendono avvalersi della pratica dell’accensione delle stoppie devono dare preventiva comunicazione (sette giorni) del giorno e dell’ora dell’inizio della bruciatura, all’Amministrazione comunale, la quale dovrà verificarne l’ammissibilità.
E’ fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie sui terreni ricadenti nelle Zone a Protezione Speciali (ZPC) e nelle aree dei Siti di Interesse Comunitario (SIC), prima del 1° settembre. Tale divieto è esteso anche per l’accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale nel rimanente territorio regionale.

Proprietari e conduttori di terreni incolti o a riposo e a pascolo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l’obbligo di realizzare entro e non oltre il 15 giugno fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

E’ fatto obbligo a proprietari o conduttori di boschi, entro il 15 giugno, di eseguire l’apertura, il ripristino, la ripulitura e il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati. Gli stessi devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà libera da piante e/o arbusti per tutta l’estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno cinque metri.

Proprietari, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti, entro il 15 giugno, a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, inoltre dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 2 del decreto n. 215/2010, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 5-6-7-8, della legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall’art. 7 del precitato decreto, saranno punite a norma dell’art. 7 bis comma 2 del R.R. 28/2008.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del precitato decreto, sarà punita a norma dell’art. 11 della L.R. 15 del 12/05/1997 e dell’art. 49 L.R. 17 del 13/08/1998.

 
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